Regolamento per il rilascio dell’attestazione associativa
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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ASSOCIATIVA DI QUALITÀ DEI SERVIZI PROFESSIONALI PRESTATI
ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4
PremessaIl presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell’attestazione associativa rilasciata dall’Associazione Professionale Campus Centro Formazione Cinofila, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
L’attestazione associativa è rilasciata esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai regolamenti associativi interni e ha la finalità di attestare, nei confronti dell’utenza e dei cittadini consumatori, la regolare iscrizione dell’associato, il rispetto degli standard qualitativi e deontologici adottati dall’Associazione e l’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale continuo.
L’attestazione non costituisce certificazione pubblica, abilitazione professionale, riconoscimento legale della professione né certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013. Le linee guida MIMIT 2025 richiedono che tale natura sia chiarita senza ambiguità nella documentazione associativa e nel sito web.
Art. 1 – Oggetto dell’attestazione associativaL’Associazione può rilasciare ai propri associati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, un’attestazione associativa di qualità dei servizi professionali prestati.
L’attestazione riguarda esclusivamente:
● la regolare iscrizione all’Associazione;
● la coerenza dell’attività svolta con gli ambiti professionali rappresentati dall’Associazione;
● il rispetto del Codice Etico e Deontologico;
● il rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale continuo;
● la permanenza dei requisiti associativi richiesti.
L’attestazione non può essere utilizzata in modo da farla apparire come certificazione di competenze, qualifica professionale avente valore legale o titolo abilitante.
Art. 2 – Requisiti per il rilascioL’attestazione associativa può essere rilasciata esclusivamente agli associati che:
1. risultano regolarmente iscritti all’Associazione e inseriti nel Registro Associativo degli Iscritti;
2. hanno completato un percorso formativo coerente con gli standard associativi e con l’ambito professionale dichiarato;
3. possiedono esperienza professionale documentabile o altri requisiti coerenti con il profilo professionale di riferimento;
4. hanno sottoscritto e rispettano lo Statuto, il Codice Etico e Deontologico e i regolamenti associativi vigenti;
5. risultano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale continuo previsti dall’Associazione;
6. non sono destinatari di provvedimenti disciplinari incompatibili con il rilascio o il mantenimento dell’attestazione.
Il rilascio dell’attestazione presuppone una verifica documentale interna della posizione associativa e della sussistenza dei requisiti sopra indicati.
Art. 3 – Contenuto dell’attestazioneL’attestazione associativa riporta, secondo il modello adottato dall’Associazione:
● la denominazione dell’Associazione;
● i dati identificativi dell’associato;
● il riferimento alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4;
● l’indicazione della regolare iscrizione all’Associazione;
● il riferimento ai servizi professionali prestati nell’ambito dell’attività dichiarata;
● il richiamo al rispetto degli standard qualitativi e deontologici dell’Associazione;
● l’eventuale riferimento al percorso formativo associativo e all’aggiornamento continuo, nei limiti in cui ciò non alteri la natura dell’attestazione.
L’attestazione deve essere redatta in modo veritiero, trasparente e non equivoco, in coerenza con il fac-simile associativo e con le informazioni rese pubbliche sul sito web.
Art. 4 – Procedura di rilascioLa richiesta di rilascio dell’attestazione è presentata dall’associato secondo le modalità stabilite dall’Associazione.
La verifica dei requisiti è svolta dalla funzione associativa competente, con il supporto della Segreteria amministrativa e, ove necessario, della funzione incaricata della formazione continua.
L’attestazione è rilasciata solo a seguito di verifica positiva della documentazione e della regolarità della posizione associativa.
In caso di mancanza dei requisiti o di documentazione insufficiente, l’Associazione può richiedere integrazioni o rigettare la richiesta con comunicazione motivata.
Art. 5 – Durata e rinnovoL’attestazione associativa ha validità annuale. Per il rinnovo, l’iscritto deve dimostrare:
● la permanenza della regolare iscrizione all’Associazione;
● il rispetto del Codice Etico e Deontologico;
● il rispetto degli obblighi associativi;
● l’avvenuto svolgimento di almeno 12 ore di aggiornamento professionale nel corso dell’anno precedente, salvo eventuali diversi criteri stabiliti dall’Associazione.
Il rinnovo dell’attestazione è subordinato alla verifica positiva della posizione dell’associato.
Art. 6 – Sospensione e revocaL’attestazione associativa può essere sospesa o revocata nei seguenti casi:
● violazione del Codice Etico e Deontologico;
● perdita dei requisiti associativi richiesti;
● mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale continuo;
● dichiarazioni non veritiere o documentazione non conforme;
● comportamenti contrari ai principi, agli scopi e ai regolamenti dell’Associazione;
● applicazione di sanzioni disciplinari incompatibili con il mantenimento dell’attestazione.
La sospensione o la revoca sono adottate secondo il sistema disciplinare associativo e nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, in coordinamento con quanto previsto dal Codice Etico e Deontologico.
Art. 7 – Coordinamento con il Codice Etico e DeontologicoIl rilascio e il mantenimento dell’attestazione associativa sono strettamente subordinati al rispetto del Codice Etico e Deontologico dell’Associazione.
Le violazioni del Codice Etico e Deontologico, classificate secondo gravità, possono incidere sul rilascio, sul rinnovo o sul mantenimento dell’attestazione associativa, secondo quanto stabilito dal sistema disciplinare interno.
L’Organo di Vigilanza / Commissione Disciplinare, già previsto nell’organigramma associativo, è competente a valutare le violazioni rilevanti ai fini disciplinari e i loro effetti sulla posizione dell’associato e sull’attestazione associativa.
Art. 8 – Pubblicità e trasparenzaL’Associazione può dare evidenza sul proprio sito ufficiale dell’elenco aggiornato degli associati in possesso di attestazione associativa, nel rispetto dei principi di pertinenza, minimizzazione dei dati personali e trasparenza verso l’utenza.
Le informazioni pubblicate devono essere:
● veritiere;
● aggiornate;
● coerenti con la documentazione associativa;
● non fuorvianti per utenti e cittadini consumatori.
L’Associazione assicura la coerenza tra attestazione, regolamenti interni, sito web, sportello di garanzia e procedura di gestione reclami e segnalazioni.
Art. 9 – Tutela dell’utenzaL’attestazione associativa si inserisce nel sistema di garanzie predisposto dall’Associazione a tutela degli utenti e dei cittadini consumatori, comprensivo di:
● Codice Etico e Deontologico;
● sistema disciplinare interno;
● sportello di garanzia e tutela dell’utente;
● procedura di gestione qualità, reclami e segnalazioni;
● obblighi di aggiornamento professionale continuo.
L’Associazione garantisce che l’attestazione venga utilizzata nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con le informazioni rese all’utenza.
Art. 10 – Entrata in vigoreIl presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e resta valido fino a nuova deliberazione.
Approvazione
Approvato dall’organo competente dell’Associazione in data 06/08/2025